Fideiussione bancaria omnibus secondo il modello ABI: nullità e conseguenze

Cosa è la fideiussione bancaria omnibus ?

La fideiussione bancaria omnibus è il contratto in virtù del quale il fideiussore si obbliga a garantire tutte i debiti presenti e futuri del debitore principale nei confronti di una banca (o altro analogo soggetto).

Fideiussione bancaria omnibus: il modello ABI

La fideiussione bancaria omnibus era così diffusa che l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) né ha predisposto uno schema di contratto che ha trovato larghissimo uso nella prassi applicativa degli ultimi anni.

Il modello ABI della fideiussione bancaria omnibus: critiche

Le clausole contenute nel modello ABI della fideiussione bancaria omnibus sono state oggetto di molteplici critiche che hanno anche condotto anche a un vivace dibattito giurisprudenziale.

L’antefatto necessario per comprendere cosa si è verificato è il seguente: con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca D’Italia ha dichiarato l’invalidità dei contratti di fideiussione bancaria omnibus stipulati secondo il modello ABI del 2003.

In particolare, il modulo contrattuale ABI oggetto d’indagine prevedeva tre clausole sfavorevoli per il fideiussore ossia la clausola di cd «sopravvivenza», di cd «reviviscenza» e quella di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.

La Banca D’Italia ha quindi concluso che l’applicazione uniforme delle tre clausole summenzionate nello schema contrattuale ABI integrasse gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza, per contrarietà all’art. 2 comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 (Legge Antitrust), con la conseguente illegittimità delle stesse pattuizioni.

Le conseguenze

A seguito di quanto accertato dalla Banca d’Italia in merito alle tre clausole di cui sopra, svariati contratti di fideiussione bancaria omnibus, redatti secondo il modello ABI censurato sono stati oggetto di controversie giudiziali.

Tra le tante pronunce la più significativa è la ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810 della Corte di Cassazione che ha dettato il principio di diritto secondo cui:

<<in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.>>

La portata di questa pronuncia è stata dirompente, anche perché non è univoco quale sia il tipo di patologica che colpisce che colpisce il singolo contratto di fideiussione bancaria omnibus redatto sulla base del modello ABI.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Sulla nullità del contratto di fideiussione bancaria omnibus redatto sulla base del modello ABI sono emersi diversi orientamenti giurisprudenziali.

Questi i principali:

  1. nullità integrale del contratto (a esempio Tribunale Siena 14 Maggio 2019);
  2. nullità delle tre clausole secondo il modello ABI, nullità che travolge, per estensione, ex art.1419, comma 1, c.c. l’intera fideiussione bancaria omnibus;
  3. nullità delle sole clausole cd «sopravvivenza», di cd «reviviscenza» e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. con rimozione “chirurgica” delle stesse. Tali clausole pertanto non saranno più operative e la fideiussione bancaria omnibus rimarrà comunque valida in base al regolamento contrattuale epurato (si veda, esempio, Tribunale di Padova, 29 gennaio 2019; Corte d’Appello Brescia 29 gennaio 2019; Tribunale Benevento 25 Maggio 2019). Tale ultimo orientamento risulta essere stato recentemente avallato anche dalla Suprema Corte Cassazione con sentenza n. 24044 del 26 settembre 2019.

In conclusione

I contratti di fideiussione bancaria omnibus redatti sulla base del modello ABI sono invalidi ed è necessario valutare caso per caso la portata concreta delle patologie contrattuali che li affiggono e che possono incidere anche in maniera rilevante nel rapporto tra fideiussorio.

Dott. Virginia Ratano

Avv. Francesco Calcatelli