Diritto sportivo – Normativa antidoping -l’accordo per la definizione del caso nel nuovo codice sportivo antidoping

Il 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Codice Sportivo Antidoping e appare di estremo rilievo quanto previsto all’art. 11.8.2: ossia la possibilità di stipulare un Accordo per la definizione del caso.

L’istituto appare per certi versi simile a un “patteggiamento”.

In estrema sintesi: dopo che Nado Italia ha contestato una violazione della normativa antidoping, l’Atleta o altra Persona a cui la violazione è stata contestata può prendere contatto con Nado Italia per cercare di raggiungere l’Accordo per la definizione del caso.

La discussione volta ad un Accordo per la definizione del caso, avviene previa stipula di un accordo riservato non producibile.

I benefici

Questi sono i benefici ottenibili grazie a un Accordo per la definizione del caso:

  1. la riduzione del periodo di squalifica (per l’eventuale degli articoli da 11.1 a 11.7 CSA e comunque tenendo conto del livello di gravità della violazione, del grado di colpa e della tempestività dell’ammissione della violazione);
  2. il periodo di squalifica potrà iniziare già dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l’ultima violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, l’interessato dovrà scontare almeno la metà della squalifica oggetto dell’Accordo per la definizione del caso a partire dalla più risalente tra la data di accettazione della sanzione ovvero la data della sospensione cautelare conseguentemente osservata.

Gli aspetti critici

L’Accordo per la definizione del caso presuppone l’ammissione di una violazione della normativa antidoping.

La decisione della WADA e di NADO Italia di stipulare o meno l’Accordo per la definizione del caso, l’entità della riduzione e la data di decorrenza del periodo di squalifica non possono essere oggetto di valutazione o revisione da parte di un Organo giudicante né sono soggette ad appello ai sensi dell’articolo 13 del Codice WADA.

E’ una scelta delicata e va ponderata

La scelta di stipulare un Accordo per la definizione del caso appare estremamente delicata e deve essere attentamente ponderata.

L’ammissione di una violazione della normativa antidoping (presupposto necessario per addivenire all’Accordo per la definizione del caso) infatti potrebbe avere effetti anche al di fuori dell’Ordinamento Sportivo e, in particolare, rilevanza penale.

Non è infrequente che una violazione della normativa antidoping costituisca reato, integrando, per esempio, il reato di cui all’art. 586 bis c.p. recante <<Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti>>.