Confermata la procedibilità d’ufficio dei delitti di lesioni personali stradali gravi o gravissime: sentenza n.223/2019 della Corte Costituzionale

Il 24 ottobre 2019 è stata depositata la sentenza n.223 del 2019 (Presidente Giorgio Lattanzi, Giudice relatore Francesco Viganò) con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di La Spezia in ordine mancata previsione, nel D.lgs. 36/2018, della procedibilità a querela anche per i delitti previsti di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis, primo comma, c.p.

La questione è stata proposta dal Tribunale Spezzino in relazione all’art. 76 della Carta Costituzionale.

In estrema sintesi, il Tribunale remittente riteneva che il Governo, con il D.Lgs 36/2018, non avesse correttamente osservato i criteri dettati dalla legge delega (art. 1, comma 16, lettera a, L.n.103/2017), omettendo di prevedere nel  D.lgs. 36/2018 la procedibilità a querela anche per i delitti di cui all’art. 590-bis, primo comma, c.p., nonostante questi ultimi avessero pene detentive inferiori nel massimo al limite di quattro anni indicato dalla legge delega, e nonostante non ricorresse alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali doveva, in base all’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017, conservarsi la procedibilità d’ufficio.

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, rilevando in particolare che il Governo non ha travalicato i margini di discrezionalità impliciti nella legge delega.

Nella motivazione della sentenza è stato anche evidenziato che <<la previsione della procedibilità a querela delle ipotesi delittuose contemplate dall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), di prevedere la procedibilità d’ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all’art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre, all’evidenza, la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela per fatti di modesto contenuto offensivo, come emerge del resto dall’espressa previsione, al numero 3) dell’art. 1, comma 16, lettera a), della legge delega, di un’eccezione alla regola della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio produttivi di un danno alla persona offesa di rilevante gravità.>>

In conclusione: nulla cambia.

I delitti previsti di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis c.p. continuano a essere procedibili di ufficio.

la sentenza della Corte Costituzionale è consultabile qui https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do